Statuto-Associazione Ferrovia Valle Alcantara

Statuto-Associazione Ferrovia Valle Alcantara

Statuto

Statuto dell’Associazione Ferrovia Valle Alcantara

Art. 1 - Denominazione

È costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Ferrovia Valle Alcantara", in alcuni casi, in funzione delle necessità, si potrà impiegare la denominazione abbreviata "F.V.A.".

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede in RANDAZZO (CT), Via Saitta nr 100/C

Art. 3 - Scopo

L’Associazione ha per scopo la valorizzazione ed il riuso, tramite la sensibilizzazione delle istituzioni e del dialogo con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, volto al ripristino dell'esercizio ferroviario della Ferrovia Alcantara - Randazzo.

Per realizzare tale scopo, essa intende intraprendere le attività ed iniziative elencate nei seguenti punti:

a) la sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo d'informazione, nei confronti dell’opinione pubblica e degli organi pubblici nazionali, regionali e locali, sul riutilizzo ferrovia Alcantara - Randazzo esclusivamente come ferrovia commerciale e/o turistica;

b) la promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, l'organizzazione di Treni storici e/o turistici, far avviare campagne di bonifica del tracciato e delle stazioni, pubblicazioni e quant'altro si renda necessario alla promozione, salvaguardia, riutilizzo ed esercizio della  ferrovia Alcantara - Randazzo;

c) Il supporto e/o la collaborazione con altre associazioni ferroviarie al fine di raggiungere gli obbiettivi statutari;

d) l'associazione può occuparsi anche di altre attività nell'ambito del settore ferroviario e/o dei trasporti pubblici, tali attività per essere esercitate, non devono mai andare in contrasto con lo scopo principale del presente articolo (punto a).

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5 - Soci

Possono essere Soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che non abbiano ricevuto condanne penali, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell’Associazione. Sono Soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di Associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che delibera in proposito.

L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta.

In caso di rigetto l'interessato può inoltrare la propria domanda di Associazione all’Assemblea dei Soci, che delibera in proposito.

L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione. È espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione. I Soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, per decesso e per mancato versamento della quota annuale, il recesso è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da Soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività;

a) dalle quote associative;

b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;

c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;

d) da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

Il patrimonio della Associazione è costituito:

-   dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Assodati ed espressamente destinati a patrimonio;

-  dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

-  dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

-  dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

-  da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici nazionali o internazionali.

Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

1.       l’Assemblea dei Soci;

2.       il Consiglio Direttivo;

3.       il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le cariche sono assegnate a puro titolo onorario e non è previsto alcun compenso. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone esterne - per l’espletamento di particolari incarichi/servizi/lavori. I membri del consiglio Direttivo ed i soci possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività sociali purchè debitamente dimostrate e documentate.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci,

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

-- per decisione del Consiglio Direttivo;

-- su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.

La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

La raccomandata verrà inviata all’indirizzo risultante sul libro Soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica cui l’avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro Soci, i Soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l’adunanza. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i Soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci attraverso delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota regolarmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

- In sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziari e sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;

c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

- In sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei Soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall’Assemblea dei Soci tra i Soci dell’Associazione. Il Consiglio dura in carica per due esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;

c) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;

d) deliberare sull’esclusione dei Soci;

e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto ai suo esame dal Presidente;

f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine ai bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota sodale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano - fax o e-mail inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni dei Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voto del Presidente. Delle riunioni del Consigli verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

Art. 10 - Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’Associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’ Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica due anni.

Art. 11 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

Art. 12 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 13 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Clausole finali       

 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.